Statuto Associazione Culturale MEDITERRANEUM – APS


STATUTO
Associazione Culturale MEDITERRANEUM – APS
Denominazione, Sede, Durata
Articolo 1.
È costituita l’Associazione Culturale MEDITERRANEUM – APS, nel numero minimo di 7 (sette) soci previsto dalla legge, nel rispetto del Codice civile, del D. Lgs. 117/2017 e della normativa in materia di Ente del Terzo Settore, con sede in 95127 Catania (CT) in Via San Vito n.13. L’associazione viene organizzata in forma di “Associazione di Promozione Sociale” ai sensi dell’articolo 35 e seguenti del D. Lgs 3 Luglio 2017 n.117.
L’utilizzo nella denominazione sociale della dicitura “Associazione di Promozione Sociale” in acronimo “APS”, nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico sarà possibile solo una volta che l’ente sarà iscritto nel Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS).
La cancellazione dell’Associazione dall’apposita sezione del RUNTS comporterà l’illegittimità dell’utilizzo nella denominazione sociale e nei rapporti con i terzi dell’acronimo APS o della dicitura “Associazione di Promozione Sociale”
Gli eventuali provvedimenti di cancellazione e/o di futura iscrizione, emanati dall’autorità competente, che determinano una variazione della denominazione sociale, ai sensi dell’articolo 32, comma 3 del Codice del Terzo settore, non comportano modifica statutaria, salvo comunicazione agli uffici competenti.
L’Associazione potrà istituire o chiudere sedi secondarie o sezioni anche in altre città d’Italia o all’estero mediante delibera del Consiglio Direttivo. La sede potrà essere trasferita con semplice delibera di assemblea.
L’Associazione è apartitica e persegue senza scopo di lucro finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di attività di interesse generale a favore di associati, loro familiari o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati.
Essa può perseguire i propri scopi aderendo o associandosi ad altre istituzioni, Associazioni, Enti pubblici e privati e Fondazioni, nazionale e internazionali i cui statuti siano compatibili con il presente Statuto.
Inoltre, per agevolare il perseguimento delle proprie finalità, l’Associazione può favorire la costituzione di consorzi promozionali operativi e di servizi nonché espletare tutte le attività o atti ed assumere tutte le iniziative dirette ad attuare lo
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scopo associativo, compreso eventuale noleggio, locazione, acquisto, a titolo oneroso e di comodato di strutture, locali, impianti, organizzazioni, manifestazioni, spettacoli e viaggi. L’Associazione è disciplinata dal presente Statuto e da eventuali regolamenti che, approvati secondo le norme statuarie, si rendessero necessari per meglio regolamentare specifici rapporti associativi o attività.
Articolo 2.
L’Associazione è costituita nel rispetto delle norme della Costituzione Italiana e del codice civile e della legislazione vigente. Adotterà le procedure previste dalla normativa vigente qualora volesse ottenere la personalità giuridica ed il riconoscimento d’ente morale.
La durata dell’Associazione è a tempo indeterminato.
Finalità
Articolo 3.
L’associazione opera in via principale in favore di terzi, dei loro familiari e degli associati, avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati, di persone aderenti ad altri Enti associati. Opera senza scopo di lucro e vieta la distribuzione, anche in forma indiretta, di utili o avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale. Gli utili o gli avanzi di gestione sono impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. La quota associativa non è rivalutabile ed è intrasmissibile.
Oggetto
Articolo 4.
L’Associazione persegue esclusivamente fini di solidarietà sociale, proponendosi di sviluppare e perseguire finalità in campo culturale, artistico e letterario, umanistico, turistico e della comunicazione, attraverso la tutela, promozione della cultura e dell’arte, l’istruzione, la formazione, la beneficenza nonché la tutela, promozione e valorizzazione delle cose di interesse artistico e storico di cui alla legge 1 giugno 1939 n.1089, ivi comprese le biblioteche e i beni di cui al decreto del Presidente della repubblica 30 settembre 1963 n. 1409.
Per il raggiungimento delle predette finalità, eserciterà in via principale le seguenti attività di interesse generale ai sensi dell’art. 5, comma 1 del Codice del Terzo settore (d.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117):
a) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai
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sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
b) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all’art. 5, comma 1 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n.117;
c) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
d) educazione, istruzione, formazione e attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
L’associazione dunque, nell’ambito delle attività di interesse generale di cui sopra, potrà occuparsi, svolgere e promuovere, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

  • ARTI VISIVE: Fotografie, Cinema, Video e Computer Grafica, Disegno e Pittura, Arti Plastiche e Scultura, Installazioni e Performance;
  • HABITAT e DESIGN: Architettura della Città e Paesaggio Urbano, Arredo e Interior Design, valorizzazione dei Beni culturali e Ambientali, Progettazione dello Spazio urbano e del Territorio;
  • SCRITTURA E SUONO: Scienza Umanistiche e Letterarie, Teatro e Danza, Musica, Concerti e Spettacoli;
  • COMUNICAZIONE: servizi e consulenze editoriali, di marketing e pubblicità, organizzazione di meeting, stages e corsi di formazione, animazione, seminari e workshop culturali.
    Per perseguire lo scopo sociale l’Associazione in particolare si propone di:
    Promuovere la diffusione della cultura e dell’arte anche attraverso una partecipazione attiva e collettiva a manifestazioni come fiere e festival nazionali e internazionali;
    Divulgare attraverso tavole rotonde, convegni, conferenze, mostre, giornate di studio, gruppi di lavoro, concorsi, premiazioni, seminari, festival, eventi, rassegne e spettacoli in genere, ecc. i temi derivanti dalle attività organizzate, utilizzando anche le nuove tecnologie di rete e multimediali;
    Valorizzare ogni risorsa che possa costituire occasione di progetto, di innovazione, di qualificazione culturale ed editoriale;
    Svolgere attività di consulenza e collaborazione con enti e biblioteche, associazioni, privati e altri soggetti che intendono sviluppare iniziative a sostegno della promozione culturale;
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    Proporsi come specifico punto di riferimento e/o come struttura di servizio per aziende, imprese, università e in genere per enti pubblici e privati relativamente alla propria missione istituzionale;
    Favorire lo sviluppo della conoscenza e della cultura e lo scambio delle reciproche esperienze e idee attraverso lo svolgimento di attività editoriali e culturali in Italia e all’estero e la promozione d’iniziative destinate all’approfondimento degli scopi statuari;
    Organizzare iniziative culturali a carattere locale, sia in ambito siciliano che nel mediterraneo con la prospettiva di esportarle a livello nazionale e internazionale;
    Svolgere corsi, manifestazioni, convegni, dibattiti, mostre, seminari e ricerche di ogni tipo, per il raggiungimento e la diffusione dei propri scopi e delle proprie ricerche e/o studi; organizzare eventi multimediali, stipulare convenzioni con Enti pubblici e privati per la gestione di corsi e seminari e/o per la fornitura di servizi nell’ambito dei propri scopi istituzionali;
    Promuovere l’editoria culturale e la comunicazione attraverso la realizzazione e pubblicazione di riviste, bollettini, giornali, libri, cataloghi, opuscoli, atti di convegni, di seminari, studi e ricerche e materiale didattico, fornendo servizi e consulenze editoriali, di marketing e pubblicità, organizzando meeting, corsi di Formazione e stages, animazione, seminari e workshop turistici, culturali e tecnici.
    Per lo svolgimento delle predette attività l’associazione si avvale prevalentemente dell’attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.
    L’Associazione, per il perseguimento dei propri scopi, può stipulare convenzioni con i Comuni e con altri Enti e/o Associazioni sia pubblici che privati nello svolgimento di servizi. Potrà collegarsi ad altri enti ed Organizzazioni Nazionali riconosciute ai sensi della normativa vigente che abbiano le stesse finalità.
    L’Associazione può, inoltre, assumere tutte le iniziative e svolgere ogni altra attività connessa o affine a quelle sopraelencate e compiere, sempre nel rispetto della normativa di riferimento, ogni atto o operazione contrattuale necessari o utili alla realizzazione diretta o indiretta dei propri scopi, ivi compresa la stipulazione di accordi di collaborazione con organizzazioni italiane ed estere, ovvero la promozione e/o la partecipazione in associazioni e fondazioni ed altre istituzioni pubbliche o private, tra cui le reti associative con cui condivide finalità e metodi.
    L’Associazione può realizzare attività di raccolta fondi nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico in conformità alle
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    disposizioni contenute nell’art. 7 D.Lgs. 117/2017.
    L’Associazione può esercitare attività diverse, strumentali e secondarie rispetto alle attività di interesse generale, ai sensi e nei limiti previsti dall’art. 6 del D.Lgs. 117/2017. Nel caso in cui l’Associazione eserciti attività diverse, il Consiglio Direttivo dovrà attestare il carattere secondario e strumentale delle stesse nei documenti di bilancio, ai sensi dell’art. 13 comma 6 D.Lgs. 117/2017.
    L’individuazione di tali attività sarà operata dal Consiglio Direttivo con apposita delibera e approvata in Assemblea dai Soci.
    Soci
    Articolo 5.
    Possono diventare soci dell’associazione tutti coloro (senza alcuna distinzione di sesso, razza, idee e religione) che, condividendone lo spirito e gli ideali, intendono impegnarsi personalmente per il raggiungimento delle finalità previste dallo Statuto e ne fanno esplicita domanda scritta.
    I Soci sono ammessi con delibera del Consiglio Direttivo. In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo deve motivare la deliberazione di rigetto e darne comunicazione all’interessato.
    Questi può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull’istanza si pronunci l’Assemblea in occasione della successiva convocazione.
    Il rapporto associativo e le modalità associative sono volte a garantire l’effettività del rapporto medesimo; pertanto la partecipazione alla vita associativa non potrà essere temporanea.
    Possono chiedere di essere ammessi come soci, oltre che le persone fisiche, anche le persone giuridiche, Enti locali, organizzazioni di consumatori, istituti di ricerca, associazioni di fatto purché senza scopo di lucro e a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle Associazioni di Promozione Sociale aderenti.
    Le domande di ammissione a socio presentante da minorenni dovranno essere controfirmate dall’esercente la potestà. Il genitore o tutore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell’Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell’associato minorenne.
    Il medesimo esercita il diritto di voto per il minorenne che rappresenta.
    Il mantenimento della qualifica di socio è subordinato al pagamento della quota
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    associativa annuale nei termini prescritti dal Consiglio Direttivo. I soci possono essere:
    Soci Fondatori: Sono Soci Fondatori le persone fisiche o giuridiche che hanno firmato l’atto costitutivo e quelli che successivamente o con deliberazione insindacabile ed inappellabile del Consiglio Direttivo saranno ammessi con tale qualifica in relazione alla loro fattiva opera nell’ambiente associativo.
    Soci Ordinari: I Soci Ordinari sono le persone fisiche o giuridiche che, condividendo gli scopi dell’Associazione, si impegnano al suo sviluppo anche con il versamento della quota d’ingresso e del contributo annuo stabiliti dall’Assemblea ed usufruiscono dei servizi e delle facilitazioni derivanti dall’appartenenza all’Associazione.
    Soci Onorari: Sono Soci Onorari le persone fisiche o giuridiche e gli enti che abbiano acquisito particolari meriti per la loro opera a favore dell’Associazione o che siano impossibilitati a farne parte effettiva per espresso divieto normativo.
    Soci Sostenitori: Sono Soci Sostenitori tutti coloro che contribuiscono agli scopi dell’Associazione in modo gratuito o mediante conferimento in denaro o in natura.
    Articolo 6.
    Tutti i soci hanno diritto di:
  • Partecipare a tutte le attività promosse dall’Associazione;
  • Partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto nelle sedi deputate, anche per l’approvazione e le modificazioni dello Statuto e di eventuali regolamenti;
  • Godere dell’elettorato attivo e passivo, purché maggiorenni, per la nomina degli Organi Direttivi dell’Associazione;
  • Hanno diritto essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. 117/2017;
  • Hanno diritto a prendere visione e ad avere accesso ai libri sociali, previa richiesta scritta all’organo competente, entro 7 giorni dalla richiesta;
  • Hanno diritto di iniziativa, che si esercita anche sotto forma di proposta, trasmessa al Presidente, che la inserisce all’ordine del giorno della prima seduta utile dell’Assemblea o del Consiglio Direttivo, secondo le rispettive competenze.
    Gli associati hanno l’obbligo di osservare lo Statuto, di rispettare le decisioni degli Organi dell’Associazione e di corrispondere le quote associative.
    Tali quote non sono trasmissibili né rivalutabili.
    Tutti i soci concorrono a determinare l’attività dell’Associazione ed hanno diritto di ottenere dagli organi di questa tutte le notizie e le informazioni disponibili.
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    Articolo 7.
    La qualità di socio si perde per:
  • Decesso: Il decesso del socio non conferisce agli eredi alcun diritto nell’ambito associativo.
  • Dimissioni: ogni socio può recedere dall’Associazione in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo; tale recesso ha decorrenza immediata fermo restando l’obbligo al pagamento della quota sociale per l’anno in corso.
  • Esclusione: il Consiglio Direttivo delibera l’esclusione, previa contestazione degli addebiti e sentito il socio interessato, per morosità ove siano trascorsi sei mesi dal mancato pagamento della quota sociale annuale, per comportamenti contrari al raggiungimento dello scopo, per atti compiuti in contrasto a quanto previsto dal presente Statuto o qualora siano intervenuti gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo.
    Il provvedimento di esclusione dovrà essere comunicato all’associato dichiarato escluso, il quale, entro 30 giorni potrà ricorrere all’Assemblea dei Soci mediante lettera raccomandata inviata al Presidente dell’Associazione. L’assemblea sarà chiamata decidere in merito nella prima seduta utile.
    Gli associati che abbiano comunque cessato di appartenere all’Associazione non possono richiedere i contributi versati e non hanno alcun diritto sul patrimonio dell’Associazione stessa. Le quote sociali sono intrasferibili. In caso di dimissioni, esclusione o morte di un socio, la sua quota sociale rimane di proprietà dell’associazione.
    Volontari e Lavoratori
    Articolo 8.
    Tutte le attività sono svolte dall’associazione avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.
    Sono volontari gli associati che aderiscono all’associazione prestando, per libera scelta ed in modo personale, attività spontanea, gratuita, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.
    L’attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario.
    Al volontario possono essere rimborsate dall’associazione soltanto le spese
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    effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall’associazione. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.
    Ai sensi dell’art. 17 comma 4 del D.Lgs. 117/2017 le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n.445/2000, purché non superino l’importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili, previa delibera del Consiglio Direttivo che stabilisca le tipologie di spese e attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.
    La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.
    Non si considera volontario l’associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.
    I soci che prestano attività di volontariato, ai sensi dell’art. 18, comma 1, del D.Lgs. n. 117/2017, sono assicurati contro gli infortuni e le malattie, connessi allo svolgimento dell’attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi.
    I volontari che svolgono attività di volontariato in modo non occasionale sono iscritti in un apposito registro.
    L’associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, purché non volontari, laddove necessario ai fini dello svolgimento delle attività d’interesse generale di cui al presente statuto e al perseguimento delle proprie finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell’attività non può essere superiore al 50 % del numero dei volontari o al 5 % del numero degli associati.
    Organi dell’Associazione
    Articolo 9.
    Sono organi dell’associazione:
    a) l’Assemblea dei soci;
    b) il Consiglio Direttivo;
    c) l’Organo di controllo, laddove eletto;
    d) Il Revisore dei conti, laddove eletto.
    I membri del Consiglio Direttivo svolgono le loro funzioni gratuitamente.
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    Sono ammessi solo il rimborso spese documentato nei limiti e secondo le modalità previste dal D.Lgs 117/2017.
    Assemblea dei soci
    Articolo 10.
    L’assemblea dei soci è l’organo sovrano dell’Associazione ed è composta da tutti i soci per i quali sussiste tale qualifica al momento della convocazione. È il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell’Associazione.
    L’Assemblea regolarmente costituita rappresenta l’universalità dei soci e le sue deliberazioni prese in conformità alla Legge ed al presente Statuto obbligano tutti gli associati. L’Assemblea può essere ordinaria o straordinaria.
    In particolare L’Assemblea ordinaria ha il compito di
    a) ratificare l’entità delle quote sociali annue stabilita dal Consiglio Direttivo;
    b) approvare il bilancio consuntivo e quello preventivo dell’Associazione;
    c) nominare e revocare i componenti degli organi sociali;
    d) nominare e revocare, quando previsto, i soggetti incaricati come Organi di controllo e/o della revisione legale dei conti;
    e) approvare il bilancio di esercizio e (quando ciò sia obbligatorio per legge o ritenuto opportuno) il bilancio sociale;
    f) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
    g) decide sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dall’associazione;
    h) approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari;
    i) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.
    L’Assemblea straordinaria ha il compito di:
    a) deliberare sulle modifiche dello statuto dell’Associazione;
    b) deliberare su scioglimento, fusione, scissione o trasformazione dell’Associazione.
    Articolo 11.
    L’Assemblea è convocata dal Presidente almeno una volta l’anno in via ordinaria per l’approvazione del bilancio di esercizio e del bilancio sociale (ove la redazione di quest’ultimo sia obbligatoria o ritenuta opportuna), è altresì convocata in via straordinaria, per le modifiche statutarie e per lo scioglimento dell’associazione, o per
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    l’assunzione della delibera di fusione, scissione o trasformazione. È altresì convocata in via ordinaria per stabilire gli indirizzi e i programmi generali dell’attività e per discutere la relazione del Consiglio Direttivo sulla gestione dell’Associazione, contenente anche gli indirizzi economici e finanziari. Essa deve inoltre essere convocata ogni qualvolta ciò venga richiesto dal Presidente dell’Associazione, dal Consiglio Direttivo o da almeno un terzo dei soci.
    Le adunanze dell’Assemblea si terranno di norma presso la sede dell’Associazione, ma potranno altresì svolgersi in qualunque altro luogo sia in Italia sia all’estero.
    Le convocazioni devono essere inviate ai soci con un preavviso di almeno dieci giorni di calendario rispetto a quello fissato per la riunione.
    La convocazione effettuata con avviso scritto da diffondere a mezzo fax, o posta elettronica, o telegramma o con affissione in sede. Nel caso di particolare urgenza potrà avvenire con preavviso di 24 ore. Nella convocazione dovranno essere specificati l’rodine del giorno, la data, il luogo e l’ora dell’adunanza, sia di prima che di eventuale seconda convocazione. L’Assemblea può essere convocata in seconda convocazione in ora successiva dello stesso giorno della prima convocazione.
    Articolo 12.
    Hanno diritto ad intervenire all’assemblea, con diritto di voto, tutti i soci in regola con il versamento della quota sociale e possono farsi rappresentare da altro socio mediante delega scritta. Si applica in quanto compatibile l’art. 2373 del codice civile.
    Articolo 13.
    Ogni socio, che sia persona fisica, persona giuridica, Ente o Associazione, ha diritto ad un solo voto per le delibere assembleari, per l’approvazione e le modificazioni dello Statuto, dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’Associazione.
    L’Assemblea dei soci delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei partecipanti ed è validamente costituita quando in prima convocazione è presente o rappresentata per delega almeno la metà degli aventi diritto al voto. Le votazioni dell’Assemblea avverranno, su indicazione della stessa, per alzata di mano, per appello nominale o voto segreto.
    In seconda convocazione l’Assemblea è validamente costituita qualsiasi sia il numero dei soci presenti e le deliberazioni sono approvate col voto favorevole della maggioranza dei presenti. Nel conteggio dalla maggioranza dei voti non si tiene conto degli astenuti.
    Per la modificazione del presente Statuto o per deliberare lo scioglimento dell’Associazione occorrono il voto favorevole di almeno il settantacinque per cento
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    degli associati intervenuti sia in prima che in seconda convocazione.
    I verbali delle assemblee sono redatti e trascritti sul registro dei verbali delle Assemblee, da un segretario nominato di volta in volta dal Presidente. Le decisioni prese dall’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, impegnano tutti i soci sia dissenzienti che assenti.
    Ogni socio ha diritto di consultare il verbale dei lavori redatto dal segretario e sottoscritto dal Presidente. Le riunioni sono pubbliche, salvo diversa determinazione del Presidente all’atto della convocazione o in seguito all’accoglimento della richiesta della seduta segreta.
    Presidente Articolo 14.
    Il Presidente è eletto dall’Assemblea; nella stessa riunione e con le stesse modalità si elegge il Vice Presidente che assume funzioni vicarie. Il Presidente e il Vice Presidente durano in carica tre anni e sono rieleggibili. La Prima nomina è ratificata nell’atto costitutivo.
    Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’Associazione nei confronti dei terzi e in giudizio, e presiede le adunanze del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea dei Soci.
    Il Presidente è rappresentante e garante del volere dell’Assemblea.
    Il Presidente ha i poteri della normale gestione ordinaria dell’Associazione e gli potranno essere delegati altresì eventuali poteri che il Consiglio Direttivo ritenga di delegargli, anche di straordinaria amministrazione.
    In particolare, compete al Presidente:
  • Predisporre le linee generali del programma stilato dall’Assemblea delle attività annuali ed a medio termine dell’Associazione;
  • Convocare e presiedere l’Assemblea e il Consiglio Direttivo, eseguire le deliberazioni, firmare, anche a mezzo di componenti del Consiglio Direttivo da lui delegati, gli atti relativi alla gestione;
  • Stipulare i contratti e le convenzioni;
  • Ordinare le spese, nei limiti degli stanziamenti di bilancio e delle deliberazioni degli organi dell’Associazione e disporre per gli incassi firmando i relativi mandati;
  • Redigere la relazione consuntiva annuale sull’attività dell’Associazione nel rispetto di quanto deliberato dall’Assemblea;
  • Vigilare sulle strutture e sui servizi dell’Associazione;
  • Determinare i criteri organizzativi che garantiscano efficienza, efficacia, funzionalità e puntuale individuazione delle opportunità ed esigenze per
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    l’Associazione e gli associati;
  • Emanare i regolamenti interni degli organi e strutture dell’Associazione.
    Il Presidente, inoltre, individua, istituisce e presiede comitati operativi, tecnici e scientifici determinandone la durata, le modalità di funzionamento, gli obiettivi ed i compensi. La funzione è svolta gratuitamente, salvo il rimborso spese nei limiti previsti dal D.Lgs 3 Luglio 2017 n.117 e dalla Legge.
    Consiglio Direttivo
    Articolo 15.
    Il Consiglio Direttivo esegue i mandati dell’Assemblea dei Soci che gli affida tutti i poteri per l’amministrazione ordinaria e straordinaria dell’Associazione nei limiti e nelle finalità statuarie. Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 ad un massimo di 7 membri eletti dall’Assemblea dei Soci; il Presidente e il Vice Presidente ne fanno parte di diritto.
    L’Assemblea elegge il Consiglio Direttivo, determinando di volta in volta il numero dei componenti. Il Consiglio Direttivo ha il compito di attuare le direttive generali, stabilita dall’Assemblea, e di promuovere ogni iniziativa volta al conseguimento degli scopi sociali.
    Al Consiglio Direttivo compete inoltre l’assunzione di tutti i provvedimenti necessari per l’amministrazione ordinaria e straordinaria, l’organizzazione e il funzionamento dell’Associazione, l’eventuale assunzione di personale dipendente; di predisporre il bilancio dell’Associazione, sottoponendolo poi all’approvazione dell’Assemblea dei Soci; di stabilire le quote annuali dovute dai soci.
    Il Consiglio Direttivo può demandare ad uno o più consiglieri o soci lo svolgimento di determinati incarichi e delegare a gruppi di lavoro lo studio di problemi specifici.
    Articolo 16.
    Il Consiglio Direttivo nomina tra i suoi membri Il Tesoriere e il Segretario. Il Tesoriere si cura della gestione economica e finanziaria dell’Associazione, secondo quanto deliberato dal consiglio in assemblea.
    Il Segretario verbalizza le assemblee dell’associazione e sostiene Tesoriere e Presidente nelle attività esecutive amministrative.
    Sarà facoltà del Consiglio Direttivo preparare e stilare un apposito regolamento che, conformandosi alle norme del presente Statuto, dovrà regolare gli aspetti pratici e particolari della vita dell’Associazione.
    Detto regolamento dovrà essere sottoposto per l’approvazione all’Assemblea dei Soci
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    che delibererà con maggioranze ordinarie.
    Articolo 17.
    I membri del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Se vengono a mancare uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli nominando al loro posto il socio o i soci che nell’ultima elezione assembleare seguono nella graduatoria della votazione.
    In ogni caso i nuovi consiglieri scadono insieme a quelli che sono in carica all’atto della loro nomina.
    Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente dovrà convocare l’Assemblea per nuove elezioni.
    Articolo 18.
    Il Consiglio Direttivo si raduna su invito del Presidente ogniqualvolta se ne dimostra l’opportunità, oppure quando ne facciano richiesta scritta almeno due membri del Consiglio stesso.
    Le adunanze del Consiglio Direttivo si terranno di norma presso la sede dell’Associazione, ma potranno altresì’ svolgersi in qualunque altro luogo sia in Italia sia all’estero.
    Ogni membro del Consiglio Direttivo dovrà essere invitato alle riunioni almeno tre giorni prima: solo in caso di urgenza il Consiglio Direttivo potrà essere convocato nelle ventiquattro ore.
    La convocazione della riunione può essere fatta a mezzo lettera raccomandata. O da consegnare a mano, a mezzo fax, posta elettronica e telegramma.
    L’avviso di convocazione dovrà indicare gli argomenti posti all’ordine del giorno.
    Articolo 19.
    Per la validità della riunione del Consiglio Direttivo è necessaria la presenza della maggioranza dei membri dello stesso.
    Il mancato intervento a tre sedute consecutive senza valida giustificazione produce la decadenza d’ufficio del membro del Consiglio.
    La riunione è presieduta dal Presidente, in caso di sua assenza dal Vice Presidente o in assenza di quest’ultimo da altro membro del Consiglio più anziano per partecipazione all’Associazione.
    Le funzioni di Segretario sono svolte dal Segretario dell’Associazione o in caso di sua assenza impedimento da persona designata da chi presiede la riunione.
    Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti; in caso di parità prevale il voto di
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    chi presiede. Delle deliberazioni stesse sarà redatto verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
    Organo di Controllo
    Articolo 20.
    Qualora i ricavi dell’Associazione superino i limiti indicati dall’articolo 30 del D. Lgs. 117/2017, l’Assemblea elegge un Organo di Controllo, anche monocratico.
    Ai componenti dell’Organo di controllo si applica l’articolo 2399 del Codice civile. I componenti dell’Organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all’articolo 2397, comma secondo, del Codice civile. I predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti in caso di composizione collegiale.
    L’Organo di Controllo vigila sull’osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dall’associazione e sul suo concreto funzionamento.
    Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale dell’associazione e attesta che il bilancio sociale, nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria o sia ritenuta opportuna, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all’art. 14 del D.Lgs. del 3 luglio 2017 n. 117. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall’Organo di controllo.
    I componenti dell’Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
    Qualora i membri dell’organo di controllo siano iscritti al registro dei revisori, possono inoltre esercitare, al superamento dei limiti di cui all’art. 31, comma 1, del D.Lgs. 117/2017, la revisione legale dei conti, sempre che non sia stato a tal fine nominato un soggetto incaricato,
    Inoltre, l’Assemblea dei soci elegge l’Organo di controllo qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.
    Ai membri dell’organo di controllo che non siano in possesso dei requisiti di cui all’articolo 2397, secondo comma, del codice civile, non può essere attribuito alcun compenso salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione.
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    Revisore legale dei conti
    Articolo 21.
    Se l’Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dall’art. 31 D. Lgs 117/2017, l’Assemblea deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell’apposito registro.
    Al verificarsi delle condizioni di legge, l’Assemblea si riserva di stabilire il carattere monocratico o collegiale dell’organo e il numero dei componenti.
    In ogni caso, l’Assemblea dei soci può eleggere il Revisore dei conti, qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.
    Patrimonio, esercizio sociale e bilancio
    Articolo 22.
    L’associazione può trarre le risorse economiche necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività da quote associative da:
  • quote sociali annue stabilite dal Consiglio Direttivo
  • erogazioni liberali degli associati o dei terzi;
  • contributi dello Stato, delle Regioni, di Enti Locali, di enti o istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell’ambito dei fini statuari;
  • contributi dell’Unione Europea e di organismi internazionali;
  • entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
  • entrate derivanti da attività commerciali e produttive, di carattere secondario e marginali preventivamente individuate come tali dal Consiglio Direttivo;
  • proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi;
  • entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento quali manifestazioni, feste e sottoscrizioni anche a premi;
  • ogni altro contributo, compresi eredità, lasciti, donazioni, e rimborsi dovuti a convenzioni che soci, non soci, enti pubblici o privati, diano per il raggiungimento dei fini dell’Associazione;
  • altre entrate compatibili con le finalità sociali, attività diverse e attività di raccolta fondi ai sensi degli artt. 5, 6 e 7 del D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117.
    L’associazione non può distribuire, anche in modo indiretto, utili e/o avanzi di
    gestione nonché fondi, riserve comunque denominate a fondatori, associati,
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    lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali,
    anche nel caso di recesso o in ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del
    rapporto associativo.
    L’associazione ha l’obbligo di utilizzo del patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
    Articolo 23.
    L’esercizio economico va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Ogni anno debbono essere redatti dal Consiglio Direttivo il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo da sottoporre all’Assemblea per l’approvazione.
    L’associazione delibera entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l’anno successivo, osservando i principi dell’universalità, dell’integrità e del pareggio economico e finanziario.
    Entro il 31 marzo dell’anno successivo alla chiusura dell’esercizio il Consiglio Direttivo approva la bozza di bilancio consuntivo, formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale e dalla relazione di missione redatti dal Presidente, ovvero dal rendiconto di cassa nei casi previsti dalla legislazione vigente, da sottoporre all’Assemblea per l’approvazione definitiva entro il 30 maggio successivo.
    Il bilancio deve essere depositato presso il RUNTS entro il 30 giugno.
    Non possono essere assunti impegni di spesa eccedenti le disponibilità finanziarie accertate ed indicate in bilancio, se non previo reperimento di ulteriori finanziamenti di pari importo. L’eventuale disavanzo accertato a fine dell’esercizio finanziario deve essere riassorbito negli esercizi successivi secondo un piano approvato dall’Assemblea.
    Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse eventualmente svolte nei documenti del bilancio di esercizio.
    Scioglimento
    Articolo 24.
    Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea in seduta straordinaria, su proposta del Consiglio direttivo. L’Assemblea che delibera lo scioglimento nomina anche il liquidatore. Lo scioglimento avverrà con il parere favorevole dei due terzi dei soci presenti in Assemblea, costituita validamente con la presenza diretta, o per delega validata dal Presidente, dalla maggioranza dei soci aventi diritto al voto.
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    L’Assemblea delibera altresì sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa, nei limiti di cui all’articolo 25 del presente Statuto.
    Articolo 25.
    Il patrimonio residuo dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell’ufficio di cui all’art.45, c.1, del Codice del Terzo settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall’art.9 del d.Lgs. del 3 luglio 2017 n. 117.
    Libri sociali
    Articolo 26.
    L’associazione deve tenere i seguenti libri sociali:
    a) libro degli associati;
    b) registro dei volontari;
    c) libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
    d) libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo e di eventuali altri organi.
    Pubblicità e trasparenza
    Articolo 27.
    Il Consiglio direttivo assicura la sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all’attività dell’associazione, con particolare riferimento ai bilanci o rendiconti annuali ed ai libri sociali obbligatori, ossia il libro soci, il libro delle adunanze e deliberazioni dell’assemblea dei soci, del Consiglio direttivo e, qualora eletto, dell’Organo di controllo.
    Tali documenti sociali devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione anche nel caso in cui siano conservati presso professionisti di cui l’associazione si avvale. Le richieste di acceso alla documentazione vengono indirizzate al Presidente dell’associazione.
    Bilancio sociale e informativa sociale
    Articolo 28.
    Se ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate, sono superiori a 100 mila euro annui, l’Associazione dovrà pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet o nel sito internet della rete associativa cui eventualmente
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    aderisce (co. 2, art. 14 D. Lgs. 117/2017) gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di controllo e ai dirigenti.
    In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci.
    Norme finali
    Articolo 29.
    Per quanto non previsto dal presente statuto e per quanto concerne la sua interpretazione, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento al Codice civile, al D.Lgs 117/2017 e alle loro eventuali variazioni e successive modifiche.
    La decisione su qualsiasi controversia che potesse sorgere tra gli associati, o tra costoro e l’Associazione o gli organi della stessa, eccetto quelle che per legge non sono compromissibili con arbitri, sarà definita al giudizio di tre arbitri, di cui due da nominarsi da ciascuna delle parti contendenti, ed il terzo di comune accordo.
    In caso di mancato accordo, il Consiglio Direttivo incaricherà il Presidente del Tribunale ove ha sede l’Associazione di eseguire la nomina del terzo arbitro.
    Catania 17/05/2023

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Statuto Associazione Culturale MEDITERRANEUM – APS


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